Il Landamano e Consiglio di Stato alla Mun. di Lugano, in merito all'obbligo di versare nel termine di otto giorni, nella Cassa Cantonale, la somma del Prestito Forzato, addossata al Comune, con la legge 19 marzo 1815.

8 aprile 1815
Segnature
Segnatura:
7/f.49
Responsabilità
Data compilazione:
14 Giugno 2002

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