La Direzione del IV Circondario delle Dogane Svizzere, alla Direzione dell'Ospedale Civico di Lugano. Comunica che la legge non prevede franchigia alcuna, per oggetti destinati a pubblici ospedali, per cui non può accogliere la domanda di ammettere in esenzione l'apparecchio per narcosi importato dall'estero.
13 settembre 1913