Il Dr. ANTONIO BATTAGLINI alla Mun. di Lugano. Chiede che gli albergatori siano obbligati alla scrupolosa osservanza della legge 9 giugno 1853, articolo 34, che prescrive sia notificato entro le 24, ogni forestiero che arriva in albergo.

10 agosto 1885
Segnature
Segnatura:
"Cotti" 27/62
Responsabilità
Data compilazione:
12 Settembre 2003

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