Il Commissario di Guerra alla Mun. di Lugano. Dichiara che la spesa per la legna e i lumi dell'Istruttore Capo, durante i corsi d'Istruzione non deve essere sopportata dallo Stato, ma dal Comune e ciò per l'articolo 176 della Legge Organica Militare Cantonale.
1 marzo 1865