LI.BERTA' EGUAGLIANZA / IN NOME DELLA REPUBBLICA ELVETICA / UNA ED INDIVISIBILE. / Il Direttorio Esecutivo volendo facilitare l'esecuzione della legge dei 10. Novembre, che determina il modo di riscatto delle Decime, / e Livelli, e sentito il rapporto del Ministro delle Finanze / DECRETA / [ ... ] / Così decretato a Lucerna li 22. Novembre 1798. / Il Presidente del Direttorio Esecutivo / OBERLIN I Per il Direttorio, il Segretario Generale / MOUSSON / Ordinata la stampa, e la pubblicazione. Il Ministro di Giustizia, e Polizia / F. B. MEYER. / s.n.t.

22 novembre 1798
Tipologia
foglio volante
Consistenza rilevata
Tipologia:
foglio/fogli sciolti
Quantità:
1
Dimensioni
Unità di misura:
cm
Altezza:
53
Larghezza:
42.5
Segnature
Segnatura:
PROCLAMI 22
Descrizione fisica
f. unico; testo disposto su tre colonne separate da filetti tratteggiati verticali
Modalità di scrittura
a stampa
Supporto
cartaceo
Note
Bibliografia: Caldelari, Bibliografia luganese del Settecento. Fogli, 582.
Contenuto
Proclama con il quale si pubblica la legge emanata dal Direttorio Esecutivo relativa al riscatto delle decime e dei livelli: 1. si istituisce nel capoluogo della Repubblica e alle dipendenze del ministro delle finanze l'ufficio centrale di liquidazione dei riscatti e di indennizzazione delle decime e dei livelli; tale ufficio vigilerà sui lavori effettuati dai vari uffici di ogni Cantone, avrà il compito di liquidare tutte le decime e i livelli secondo la legge del 10 novembre 1798, e di rilasciare scritture e ricevute; 2. gli uffici di liquidazione cantonali saranno istituiti dalle varie Camere Amministrative e saranno incaricati della stesura di tutte le pretese che, in base alla legge del 10 novembre, comunità civili ed ecclesiastiche, corporazioni e singole persone potranno avanzare; dovranno anche verificare i titoli e stendere un registro dei fondi sottoposti a decima o livello; le Camere Amministrative dovranno pubblicare un proclama il 16 dicembre, con il quale avviseranno i proprietari di decime e livelli di presentarsi con i documenti originali (titoli di possesso e rendite godute) all'ufficio di liquidazione; al termine di tali operazioni si invieranno due copie dei registri al ministro delle finanze; 3. le Camere Amministrative dovranno nominare un commissario che vigilerà sulle indicazioni e sulla stima delle terre sottoposte a decima; il Direttorio nominerà un secondo commissario; i due commissari dovranno recarsi nei vari comuni e stimare i fondi sulla base di liste preparate dai comuni stessi, e stilare un registro generale dei fondi sottoposti a decima; 4. le Camere Amministrative redigeranno un registro di tutti i livelli del Cantone, con la stima del riscatto; entro il 31 gennaio 1799 ogni comune dovrà stilare un registro di tutti i suoi terreni sottoposti a livello, indicando anche quale modalità di riscatto è preferita dai debitori; 5. dopo aver proceduto a tutte le stime, verificati i titoli di possesso e concluse le eventuali controversie, si procederà ai riscatti a carico dei proprietari di decime e di livelli; per far questo saranno inviati dei formulari prestampati che dovranno essere completati con le informazioni necessarie; quando i possessori di terre soggette a decima o a livello avranno sottoscritto il formulario e avranno avuto soddisfazione, la loro terra sarà liberata e gli antichi documenti saranno annullati.
Consultabilità
Consultazione libera, secondo regolamento interno ASL

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